Anche il Comune di Fiorano Modenese ha emesso l’ordinanza con le misure per la gestione della qualità dell’aria. Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (eccetto quando sono festive) comprese nel periodo dall’8 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, nella fascia oraria 8,30/18,30, è fatto obbligo a chiunque di rispettare all’interno delle aree urbane del territorio, il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:

veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; veicoli alimentati a gasolio (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive; ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione esclusivamente: autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling), se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli); autoveicoli elettrici e ibridi; ciclomotori e motocicli elettrici; autoveicoli a GPL e a metano; autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale.

Sul fronte del riscaldamento, dal 15 ottobre al 31 marzo, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet, certificati almeno 3 stelle, è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1.

Inoltre dal 30 ottobre e fino al 31 marzo 2019, bisogna ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere; ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C ± 1°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C ± 1°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), cosi come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993.

Sono esclusi gli edifici  adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; adibiti a piscine, saune, palestre e assimilabili; adibiti a scuole, luoghi di studio, teatri o assimilabili; edifici con impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche, edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.

Sempre dal 30 ottobre e fino al 28 febbraio 2019, entra in vigore il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse (sterpaglie, potature, scarti vegetali… ) derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

Sono oggetto di speciale deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione, i veicoli: di emergenza e di soccorso; di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; appartenenti ad istituti di vigilanza; per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico; a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap); utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); adibiti al trasporto di stampa periodica; di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); di interesse storico e collezionistico, limitatamente alle manifestazioni organizzate; utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo; diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione; carri funebri e veicoli al seguito; diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione dell’intervento; al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale; a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune; autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa; adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. n. 261/99) e veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 o muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.

All’albo pretorio del comune è possibile visionare l’ordinanza nella sua completezza, compresi gli allegati.

Ora in onda:
________________