I pensionati ultra 75enni con un reddito non superiore a 6.713,98 euro sono esonerati dal canone Rai. Coloro che, pur avendo i requisiti per l’esonero, hanno versato il canone dal 2008, possono chiedere la restituzione di quanto versato negli ultimi nove anni. Lo ricordano il sindacato pensionati Fnp Cisl Emilia Centrale e l’Adiconsum, invitando gli interessati a rivolgersi alle sedi Cisl per avere informazioni e assistenza.
«La cifra di 6.713,98 euro (516,46 euro per 13 mensilità) si riferisce al reddito familiare ed è ricavabile sia dal modello Cu che dalla dichiarazione – spiega il segretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale Adelmo Lasagni – Per esempio, l’esenzione non spetta a chi, pur avendo la pensione minima, possiede un immobile che affitta. Il nostro Caf (Centro assistenza fiscale) può verificare la condizione reddituale necessaria per ottenere l’esonero dal canone Rai. Le nostre sedi sono a disposizione delle persone che, una volta accertato il possesso dei requisiti, hanno bisogno di assistenza per compilare e inviare il modulo».
Fnp e Adiconsum sono disponibili anche per assistere i pensionati che, pur avendo diritto all’esonero, hanno ugualmente pagato dal 2008 e vogliono chiedere la restituzione del canone degli ultimi nove anni.
«Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio – aggiunge Adele Chiara Cangini, responsabile provinciale Adiconsum – Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone».
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 132, della legge 248/2007 prevede la possibilità di chiedere l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento Rai-Tv (di cui al Regio decreto legge 246/1938) da parte di soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Oltre a tale requisito anagrafico, che peraltro deve essere già posseduto entro il termine di pagamento del canone annuale di cui si richiede l’esenzione, la legge dispone anche che il richiedente non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio (a eccezione del coniuge) e possieda un reddito che, solo o eventualmente unito a quello del coniuge convivente, non superi complessivamente i 6.713,98 euro annui (516,46 euro per 13 mensilità).