Laurearsi lavorando in azienda, con un contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca.
Una tipologia contrattuale che permette ai giovani tra i 18 e i 29 anni di sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per conseguire un titolo di studio o per raggiungere gli obiettivi di una ricerca e all’azienda di investire nella costruzione di professionalità in grado di soddisfare i bisogni dell’impresa.
La Regione Emilia-Romagna favorisce questo tipo di contratto, finanziando la parte formativa realizzata dalle università con risorse del Fondo sociale europeo.
Il voucher regionale rimborsa all’apprendista le spese sostenute per frequentare i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico di durata biennale con un importo complessivo massimo di 5.000 euro per ogni annualità.
Il valore dell’assegno formativo per i corsi di dottorato di ricerca in alto apprendistato vale 2.500 euro per ogni anno, ed è corrisposto per un massimo di 7.500 euro per tre anni.
Stesso importo è riconosciuto per i voucher rivolto agli apprendistati per la partecipazione ad attività di ricerca promosse da enti di ricerca. Questi voucher si inseriscono nella strategia di rafforzamento delle politiche attive della Regione Emilia-Romagna.
Anche le aziende sono incentivate, grazie a benefici contributivi, fiscali, retributivi ed economici che vengono riconosciuti ai datori di lavoro che assumono con questo contratto.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)
E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato che permette di lavorare e contemporaneamente di conseguire titoli di studio universitari e di alta formazione: diploma di tecnico superiore (ITS), titoli di studio universitari (laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, master di I e II livello, dottorati di ricerca), diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, dottorati di ricerca o di svolgere attività di ricerca (concordata tra istituzione formativa ed impresa).
Si ispira al cosiddetto sistema duale, che consente da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall’altro, l’esperienza professionale diretta e reale, prevedendo quindi una sostanziale integrazione fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro.
I beneficiari sono i giovani e le giovani tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) che possiedono i requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai percorsi di studio scelti.
L’azienda, a fronte di una serie di vantaggi retributivi, contributivi e fiscali, si impegna a fornire all’apprendista una retribuzione per la prestazione lavorativa svolta e la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
Lo possono richiedere i datori di lavoro privati di tutti i settori di attività in tutto il territorio nazionale, purché possiedano spazi idonei a consentire lo svolgimento della formazione interna (capacità strutturali) e abbiano disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna (capacità tecniche), garantendo la disponibilità di un tutor aziendale per lo svolgimento dei compiti formativi e non abbiano già assunto il numero massimo di apprendisti/e previsto dalla normativa.
La formazione, definita nel Piano Formativo Individuale (PFI), è infatti parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato, e si articola in formazione interna (svolta presso l’azienda) e formazione esterna (svolta presso l’università, l’ente di ricerca o l’istituzione formativa) ed è definito dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro attraverso un lavoro di co-progettazione.
Per saperne di più consultare questa pagina del sito della Regione Emilia-Romagna.