“Il Decreto legge 36/2022 (cosiddetto Decreto Aiuti) del 30 aprile scorso, convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022 aveva introdotto una pericolosa novità normativa nel mondo degli appalti della logistica – dichiara Filt/Cgil Modena – Per la precisione il Decreto Aiuti aveva modificato l’art. 1677-bis del Codice civile intervenendo sulla fondamentale tutela della responsabilità solidale.

La responsabilità solidale è disciplinata dall’art. 29, comma 2 del d. lgs. 276/2003 e prevede che, nei casi in cui si operi in regime di appalto, il committente dell’appalto stesso è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con eventuali subappaltatori, nel caso di mancati versamenti di retribuzioni e contributi, fino a due anni dopo la cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, nonché i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori in appalto.

Il settore degli appalti e in particolar modo della logistica in appalto è costellato da situazioni di questo tipo e da aziende e “società pirata” che nascono e muoiono come funghi, non riconoscendo quanto dovuto ai lavoratori o non versando pienamente i crediti contributivi previsti dalle norme.

E’ facile dunque comprendere quanta importanza rivesta la disciplina della responsabilità in solido, riconquistata a suon di firme nel 2017 dalla Cgil, a fronte della campagna referendaria promossa dal sindacato per la legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori e sui referendum di iniziativa popolare su articolo 18, abrogazione dei voucher e ripristino appunto della responsabilità solidale negli appalti, per i quali vennero raccolte complessivamente oltre 4 milioni di firme”.

“Il Decreto Aiuti, come anticipato – continua Filt/Cgil Modena – modificando l’art. 1677-bis consentiva, nei casi di appalti di più servizi di logistica (relativi ad attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione) il rinvio alle norme del contratto di trasporto (D.lgs 286/2005) che escludono la speciale tutela della responsabilità solidale.

In tal modo si sarebbe impedito ai sindacati di operare presso i committenti per garantire le tutele retributive e contributive per i lavoratori con un danno gravissimo alle persone e alla regolarità stessa di un settore a forte rischio di illegalità.

Una prima circolare del Ministero del Lavoro datata 11 luglio 2022 più che chiarire il punto ha confuso ancora di più sull’applicazione o meno di tale disciplina. Pertanto il sindacato Filt Cgil ha provveduto a inoltrare uno specifico Interpello al Ministero richiamando la finalità originaria della norma tesa alla tutela dei lavoratori dipendenti nonché ad indurre le imprese appaltanti alla selezione di imprese appaltatrici affidabili.

Nei giorni scorsi il Ministero ha risposto all’Interpello recependo la nostra richiesta e confermando pienamente la corretta interpretazione della norma e dunque la piena applicabilità di tale tutela e della sua applicabilità ai lavoratori e alle imprese del settore logistica”.

“Questo intervento tempestivo ha permesso di evitare che si potessero diffondere nefaste interpretazioni da parte di imprese particolarmente spregiudicate e dunque un fronte vertenziale e giurisprudenziale che avrebbe solamente contribuito ad inquinare ancora di più un mercato del lavoro e un settore già fin troppo frammentato e precario.

La Filt Cgil di Modena esprime dunque la sua più profonda soddisfazione per questa conferma che rafforza un principio di garanzia e uno strumento di tutela fondamentale per il lavoro in appalto, quale è quello della responsabilità in solido”.

 

 

 

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