Nella seduta di martedì 26 settembre il Consiglio comunale di Vignola ha, tra gli argomenti all’ordine del giorno, anche la delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo alla ventennale vicenda Gi.Crem. Si tratta di un atto dovuto, previsto dalla legge, nel caso di sentenze esecutive. Com’è noto, infatti, il Tar dell’Emilia-Romagna, nel 2023, ha respinto l’opposizione del Comune di Vignola al decreto ingiuntivo presentato dalla società Gi.Crem per la restituzione degli oneri di urbanizzazione pagati nel 2006 per costruire su un lotto agricolo di proprietà, lavori che però la società non ha mai iniziato. L’importo complessivo del debito è di 875mila euro, cifra che comprende non solo gli oneri a suo tempo versati, ma anche gli interessi maturati dalla data di presentazione della richiesta da parte della società e le spese per i professionisti.

“La legge stabilisce che in presenza di una sentenza esecutiva, il Consiglio comunale debba deliberare il riconoscimento di un debito fuori bilancio – conferma l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi – Voglio rassicurare i cittadini: grazie all’accortezza con cui è stato gestito il bilancio comunale, abbiamo risorse sufficienti per coprire gli importi richiesti. Come Amministrazione, comunque, abbiamo deciso di presentare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar”. Nella sentenza, infatti, lo stesso giudice amministrativo di primo grado riconosce che sul tema esistono due orientamenti giurisprudenziali, uno conforme a quanto sostenuto dal Comune di Vignola, assistito dall’Avvocatura della Provincia, e un altro corrispondente a quanto invece sostenuto dai legali della società Gi.Crem. Secondo i legali che assistono il Comune di Vignola, infatti, i termini per il diritto alla restituzione degli oneri versati sono ormai prescritti. Il Tar ha invece accolto l’altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario un provvedimento espresso di decadenza dei titoli edilizi da cui far decorrere la prescrizione decennale. Visto che lo stesso Tar, nella sua sentenza, riconosce l’esistenza di questo doppio orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato per far valere le proprie ragioni.

La vicenda prende avvio nel 2002 quando la società Gi.Crem presentò istanza di autorizzazione alla presentazione di un piano particolareggiato in zona agricola. Nel 2004 viene stipulata la relativa Convenzione urbanistica e vengono rilasciati i primi titoli edilizi che concedono alla società dieci anni di tempo per costruire. Nel 2014, la società chiede e ottiene una proroga di validità della Convenzione urbanistica per altri tre anni. Nel 2017, il Commissario straordinario concede una ulteriore proroga di un anno. I lavori nel frattempo non sono mai iniziati e, nel 2018, l’allora Amministrazione diniega l’ulteriore richiesta di proroga della validità della Convenzione. Nel 2019 la società Gi.Crem presenta ricorso al Tar contro la delibera di diniego (questo procedimento non è ancora stato discusso dal Tar). Nel 2022 la società Gi.Crem richiede anche decreto ingiuntivo per la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati. Il Comune si oppone, come detto, sostenendo che i termini, passati dieci anni, sono ormai prescritti. Il Tar ha però dato ragione alla società e il Comune ha tempo 120 giorni per restituire la cifra. “Purtroppo ci troviamo a dover gestire oggi una vicenda iniziata più di 20 anni fa – conclude Emilia Muratori – Rispettiamo la sentenza e procediamo secondo il percorso previsto dalla legge, ma, a tutela dei nostri cittadini, facciamo anche ricorso al Consiglio di Stato”.

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