Oltre 25 milioni di euro fino a metà 2017 per la Cig in deroga ai lavoratori di imprese emiliano-romagnole in crisi. Lo stabilisce la Giunta regionale che, nell’ultima seduta, ha approvato una delibera sulla Cassa integrazione guadagni in deroga in cui vengono definite le risorse, la durata (di quattro mesi) e la platea di imprese e lavoratori a cui è destinata. Il provvedimento è frutto dell’intesa raggiunta nei giorni scorsi dai rappresentati delle imprese, dei lavoratori e dalla Regione.
La delibera prevede l’utilizzo di risorse – 25 milioni e 500 mila euro, derivanti da economie registrate nel biennio 2014-2015, per coprire periodi fino al 30 giugno 2017.
Le novità per imprese e lavoratori si inseriscono nelle opportunità legislative introdotte dal Governo, chiarite poi dalla circolare del ministero del Lavoro del 4 novembre scorso nella quale vengono individuate le modalità applicative per l’utilizzo delle risorse.
“Prosegue l’impegno della Regione a garantire il reddito ai lavoratori di aziende in crisi utilizzando- ha commentato l’assessore regionale alle attività produttive, Palma Costi- tutti gli strumenti e le risorse disponibili. A fianco degli ammortizzatori a sostegno del reddito dei lavoratori delle aziende in crisi, ci sono le politiche per sostenere le nostre imprese, creare nuovi posti di lavoro e far incontrare domanda e offerta di lavoro con politiche attive, con un ruolo fondamentale della nuova Agenzia regionale per il lavoro e dei soggetti accreditati per la rioccupazione”.
LA DELIBERA NEI DETTAGLI
La contrazione o sospensione dell’attività produttiva per accedere ai trattamenti della Cig in deroga deve riguardare le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali anche con cessazione di attività e le ristrutturazioni e riorganizzazioni.
Cigs in deroga con inizio sospensioni 2016
I trattamenti (con decorrenza dal 1 settembre 2016 e con previsione della fine anche nel 2017) sono concessi, per un massimo di quattro mesi, ai lavoratori di aziende che: non sono soggette alla disciplina di Cigs, ordinaria e straordinaria, o alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale; che sono soggette alla disciplina di Cig, ordinaria e straordinaria, o, alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalla legge o che non sono in possesso delle condizioni d’accesso a tali ammortizzatori “ordinari” come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti.
Nel caso in cui i datori di lavoro siano già ricorsi nell’anno 2016 a trattamenti di Cigs in deroga, potrà essere concesso un ulteriore periodo di Cigs che non superi complessivamente i quattro mesi di concessione sempre che rientrino in una delle tre condizioni sopra indicate.
Cigs in deroga con inizio sospensioni 2017
I trattamenti di Cigs in deroga che hanno inizio nel 2017 sono concessi per un periodo non superiore a quattro mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari (Cig ordinaria o straordinaria o fondi di solidarietà o di integrazione salariale) in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.