Considerato che i proprietari dei fondi privati confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere i propri terreni in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale, il settore Strade e sicurezza della Città metropolitana ha disposto, per i proprietari di fondi e terreni privati confinanti con le SP1, SP2, SP4, SP9/I, SP9/II, SP10, SP11, SP12, SP13, SP16, SP18, SP20, SP41, SP42, SP44, SP45, SP83, SP87, SP255, SP5, SP6, SP19, SP28, SP29/I, SP29/II, SP30, SP31, SP32, SP46, SP47, SP48, SP49, SP50, SP51, SP53, SP54, SP80, SP86, SP253, SP610, nei Comuni di: Anzola, Argelato, Bologna, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Crevalcore, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Bentivoglio, Castel Maggiore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Baricella, Budrio, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, a tempo indeterminato, che tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, ecc…) confinanti con strade di proprietà e competenza della Città metropolitana di Bologna, inclusi coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi beni immobili, nei tratti di propria competenza e in maniera continuativa durante tutto l’anno, eseguano le seguenti opere:

 

RAMI, ALBERATURE e SIEPI

Verifica costante al fine della messa in sicurezza mediante taglio (ove necessario) di tutti gli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti, che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione; sono incluse anche le alberature al di fuori delle fasce di pertinenza sopra indicate che, per dimensioni e posizione, presentano un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione degli esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile delle Strade Provinciali;
continuo monitoraggio di tutti gli esemplari arborei e arbustivi che, nonostante rientrino nelle fattispecie di cui al punto precedente, non vengono potati o abbattuti.
FABBRICATI, MURI e OPERE di SOSTEGNO eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri e opere di sostegno di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade pubbliche e relative pertinenze.

MANUTENZIONE delle RIPE

Manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale della viabilità pubblica di proprietà e competenza della Città metropolitana di Bologna, con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento;
evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi altro movimento di terreno, incluso lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, per una distanza, in proiezione orizzontale, almeno pari alla fascia di pertinenza stradale;
taglio di rami, alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private, con particolare riferimento a quelle adiacenti alle ripe e prospicienti le strade pubbliche, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
evitare di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali.

CONDOTTA delle ACQUE

Garantire la corretta regimentazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei fossi presenti all’interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti alle strade pubbliche, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango e acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza. In particolare, si dovrà provvedere alla corretta esecuzione di tutte le normali e consuete pratiche agricole adeguate alla conformazione, tipo e uso dei terreni, in modo da mantenerli sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguati) sugli appezzamenti di terreno in pendenza, manutenzione costante dei canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di nuovi canali (se necessario), purché idonei al maggior carico, ovvero convogliamento dei canali medesimi verso corsi d’acqua naturali, anche mediante costruzione di idonei pozzetti di raccolta delle acque, predisposti a tale servizio;
impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali (anche privati) adiacenti alle strade pubbliche citate in oggetto che, tracimando, può cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;
escavazione, riprofilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, in modo da favorire il regolare e costante deflusso delle acque stesse nonché la loro immissione nel sistema di raccolta principale. Il materiale proveniente dalla pulitura di scoli, fossi, scarpate, ecc., dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito in discarica o smaltito tramite apposita ditta autorizzata, secondo le vigenti disposizioni normative in materia;
realizzazione dei fossi necessari per permettere il regolare e costante deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi privati, anche se provenienti da terreni di altre proprietà, e di tutti quegli interventi volti a evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e, comunque, atti ad evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità;
rimozione tempestiva di frane e realizzazione dei lavori necessari ad evitare il manifestarsi delle medesime.
Va precisato che, qualora dalle inadempienze verso le disposizioni sopra specificate, dovesse derivare grave e imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida, l’Amministrazione metropolitana provvederà alla esecuzione dei lavori d’ufficio con successiva attivazione della procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento di quanto previsto nell’Ordinanza del settore Strade e sicurezza della Città metropolitana è a carico del proprietario privato inadempiente, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inadempienze. L’Ordinanza costituisce, infine, nulla-osta all’emissione, da parte del Comune competente per territorio, di analogo provvedimento per i tratti di Strade Provinciali all’interno dei centri abitati.

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