CONAI, in accordo con i sette Consorzi di filiera che fanno parte del sistema, ha deciso di intervenire a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione dello scorso maggio nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, oltre che in alcuni comuni della provincia di Firenze, come da Decreto-legge 61 del 1° giugno 2023.

Oltre alle iniziative già in essere, come l’immediata sospensione delle azioni di recupero del credito e alcuni sgravi amministrativi, per le imprese utilizzatrici di imballaggi operanti nelle aree interessate dall’alluvione è stato messo a disposizione un importo di circa 12,4 milioni di euro per il rimborso straordinario del contributo ambientale CONAI rimasto a carico di tali imprese tra maggio e agosto 2023.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata tra il 1° ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. Alle aziende che, entro metà settembre, faranno pervenire la propria manifestazione d’interesse a infocontributo@conai.org sarà messa a disposizione la modulistica necessaria per la richiesta di rimborso.

«Un segnale di vicinanza ai consorziati che arriva da parte dell’intero sistema consortile» afferma Ignazio Capuano, presidente CONAI. «La sensibilità nei confronti delle nostre aziende vittime dei fenomeni alluvionali è doverosa: il nostro auspicio è che i disagi di chi lavora nei territori colpiti da questo disastro naturale siano risolti quanto prima, e che il nostro piccolo contributo possa aiutare ad accelerare i tempi di una ripresa completa».

Per domande e per avere più informazioni, le aziende possono contattare il numero verde 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org.

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Il rimborso sarà riconosciuto da CONAI fino a concorrenza dell’importo di contributo ambientale assolto sugli imballaggi vuoti o pieni, acquistati dal 1° maggio al 31 agosto 2023. In un’ottica di valutazione costi/benefici, è stata prevista una soglia minima di 200 euro per materiale/procedura di dichiarazione CAC, al di sotto della quale CONAI non riconoscerà il rimborso (in analogia con le procedure di rimborso già previste per gli esportatori di imballaggi).

Il contributo ambientale sui quantitativi di imballaggi oggetto di rimborso per il periodo maggio-agosto 2023 non potrà essere superiore a quello assolto dalla stessa impresa nel medesimo quadrimestre (maggio-agosto) del 2022; e non potrà riguardare il contributo riaddebitato ai clienti dalla stessa impresa (esplicitamente o mediante incorporazione nel prezzo di vendita delle merci o degli imballaggi).

Per le aziende di nuova costituzione e che non abbiano il citato quadrimestre 2022 come riferimento, il limite sarà parametrato a un terzo del CAC complessivamente assolto nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della domanda di rimborso. In caso di CAC assolto su imballaggi “pieni” è necessaria un’attestazione del fornitore delle merci analoga a quella già prevista per i rimborsi agli esportatori abituali.

 

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