CESENA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna ha fermato, a Cesena, un giovane italiano di origine tunisina, di 24 anni, accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento, che compendia le evidenze indiziarie emergenti dall’attività delle Digos di Bologna e di Forlì/Cesena, è stato emesso dal Procuratore Distrettuale, Giuseppe Amato, e dal pm Antonio Gustapane.
L’indagine – iniziata lo scorso luglio e originata da acquisizioni informative dell’AISE immediatamente sviluppate dai predetti organi investigativi della Polizia di Stato – ha dimostrato, sottolineano gli inquirenti, “la ferma determinazione dell’uomo a raggiungere i teatri di jihad Siro-Iracheno dopo avere intrapreso un percorso di radicalizzazione che lo ha portato ad una profonda adesione delle ideologie dell’estremismo islamico”.
Significativo al riguardo quanto emerso dal monitoraggio dell’attività on line dell’indagato, che avrebbe mantenuto “sistematici contatti virtuali con esperti religiosi dell’ISIS che hanno rinforzato la sua determinazione operativa, alimentata anche dall’ossessiva visione di scene di jihad ed ascolto di sermoni e anasheed dedicati al martirio presenti nel web e su piattaforme social (Instagram e Telegram)”.
E’ stato quindi riscontrato come il giovane avesse preso contatti con un facilitatore che avrebbe agevolato il suo viaggio ed il reclutamento nelle fila del circuito jihadista; a tal fine ha intensificato l’addestramento fisico per raggiungere un livello di preparazione idoneo nonchè ripreso l’attività professionale di elettricista funzionale al reperimento della somma necessaria ad affrontare il viaggio.
Per quanto riguarda la condotta di “arruolamento passivo”, configurata dall’articolo 270 quater, comma 2, del Cp, gli inquirenti ricordano che la Corte di Cassazione in una sentenza del 2019 chiarisce quanto segue: “… non è necessaria la prova del ‘serio accordò con l’associazione, ma è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall’associazione. Del resto, il segno distintivo della condotta di arruolamento è la sua connotazione ‘individualè, che segna la sua differenziazione netta rispetto alla condotta di partecipazione (articolo 270 bis, comma 2, del Cp), che, invece, presuppone l’innesto del partecipe nella struttura organizzata e, dunque, la prova dell’esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente. Detto altrimenti, proprio per evitare di sovrapporre la condotta di arruolamento a quella di partecipazione all’associazione, non è necessario che l’accettazione della richiesta individuale di arruolamento avvenga attraverso la stipula di un ‘serio accordò tra l’arruolato e l’organizzazione, essendo sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici (ciò che nella specie la Corte ha ritenuto essere stato adeguatamente motivato in sede di merito, attraverso la valorizzazione di plurimi indizi, quali, tra gli altri, l’effettuazione di un viaggio in Siria, il tenore di alcune conversazioni intercettate in cui l’imputato non negava che un secondo viaggio in Siria fosse funziona/e al congiungimento con le milizie dell’organizzazione terroristica, il rinvenimento di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista).(Cassazione, Sezione Il penale, sentenza numero 23168, 14 marzo 2019)”.
– foto ufficio stampa Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

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