La Regione Emilia-Romagna completa il percorso per l’applicazione della sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale, affinché possa essere garantito al malato il diritto di congedarsi dalla vita, nel rispetto della sua volontà, autodeterminazione e del suo concetto di dignità. Nel rispetto dei criteri definiti dall’Alta Corte.
E lo fa con due atti: uno della Giunta regionale, che ha istituito il Comitato regionale per l’etica nella clinica (COREC), fra i cui compiti ci sono la consulenza etica su singoli casi, l’espressione di pareri non vincolanti relativi a richieste di suicidio medicalmente assistito e agli aspetti bioetici connessi alle attività sanitaria e socio-sanitaria; e le Istruzioni tecnico-operative inviate oggi dall’Assessorato alle Politiche per la salute alle Aziende sanitarie, linee guida con le indicazioni operative per la gestione delle richieste di suicidio medicalmente assistito (SMA), dal ricevimento della richiesta del paziente e per tutto il percorso (vedi scheda in allegato), attraverso l’istituzione di apposite Commissioni di valutazione di Area Vasta.
I criteri indicati dall’Alta Corte per evitare abusi e arbitri sono tassativi: il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile, da cui derivino sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente ritiene intollerabili, che sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La Consulta ha stabilito inoltre che, in attesa dell’intervento legislativo nazionale, la valutazione della sussistenza di tali criteri e le modalità di applicazione della sentenza debbano essere affidate a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del Comitato etico territorialmente competente.
“Abbiamo voluto mettere a frutto l’eccellente esperienza del Comitato per l’etica nella clinica dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia (CEC), trasformandolo in un Comitato dalla valenza regionale e di riferimento per le Aziende del nostro servizio sanitario -sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. L’istituzione del Comitato regionale per l’etica nella clinica, insieme alle Linee di indirizzo di cui, è bene ricordarlo, ogni Regione è chiamata a dotarsi, sono due strumenti importanti per tracciare percorsi e tempistiche precisi su argomenti di grande rilevanza etica, che giustamente chiamano in causa sensibilità e opinioni diverse, e su cui la Corte Costituzionale si è già espressa chiaramente”.
Cosa fa il COREC
Il COREC formula pareri in relazione a quesiti e scelte di natura etica riconducibili sia alle attività assistenziali che a quelle organizzative; fornisce pareri su casi eticamente complessi, caratterizzati talvolta dalla presenza di un conflitto di valori, promuove iniziative di formazione per il personale sanitario e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sui temi della bioetica.
Alla presidenza del COREC è stata designata Ludovica De Panfilis, bioeticista dell’AUSL-IRCCS Reggio Emilia, per l’esperienza maturata in qualità di presidente del CEC. Del Comitato regionale per l’etica nella clinica, che ha sede presso l’AUSL-IRCCS Reggio Emilia, fanno parte 22 tra medici, personale sanitario e no, tra cui giuristi e bioeticisti che rimarranno in carica per tre anni. La composizione del comitato ha tenuto conto delle indicazioni del Comitato Nazionale di Biotica.
Le linee di indirizzo alle Aziende sanitarie: cosa fanno le Commissioni di valutazione di Area Vasta
I componenti delle Commissioni di valutazione di Area Vasta vengono nominati con delibera della Giunta Regionale, su proposta del Coordinamento dei Direttori sanitari di Area Vasta. Tali Commissioni, strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, avranno il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e le modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale nei casi di richiesta di SMA.
Spetta alla Commissione verificare le condizioni (presupposti clinici e personali), accertare l’avvenuta offerta delle possibili alternative disponibili (ad es. percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua, attuazione di un’appropriata terapia del dolore, ecc.) e valutare se possano esservi motivi di ripensamento da parte del paziente, anche attraverso uno specifico supporto psicologico.
La Commissione incontra, di norma, oltre che il paziente, anche i familiari o persone significative per la vita di relazione indicate dal paziente stesso e nel rispetto della sua volontà, per valutare il contesto socio-relazionale e verificare che il proposito di suicidio medicalmente assistito non sia influenzato da altri fattori e/o persone. Inoltre, la Commissione deve verificare le modalità e il setting per l’eventuale realizzazione del suicidio medicalmente assistito per garantire la dignità del paziente ed evitargli ulteriori sofferenze.
Della Commissione di valutazione fanno parte professionisti con le competenze necessarie per accertare i presupposti clinici e personali delle richieste, ovvero medico palliativista, anestesista-rianimatore, medico legale, psichiatra, medico specialista nella patologia di cui è affetto chi chiede il suicidio medicalmente assistito (neurologo o oncologo o ematologo), farmacologo/farmacista, psicologo.
Il paziente può indicare un medico di fiducia quale proprio consulente nei rapporti con la Commissione di valutazione.
L’accesso al suicidio medicalmente assistito, come indicato dalla nota ministeriale, è totalmente gratuito per il paziente richiedente, essendo tutte le spese mediche in questione a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
SMA: IL PERCORSO E LE TEMPISTICHE, DALLA RICHIESTA ALLA RISPOSTA
Le Linee di indirizzo inviate dalla Direzione dell’Assessorato alle Politiche per la salute alle Aziende sanitarie della regione definiscono modalità e tempi, in caso di richieste di suicidio medicalmente assistito.
La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere inviata alla Direzione sanitaria di un’Azienda del SSR. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione sanitaria ritenuta necessaria per la valutazione complessiva e multi disciplinare del caso.
La manifestazione di volontà del paziente deve essere acquisita e documentata in forma scritta e/o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e può essere modificata in qualsiasi momento.
La Direzione sanitaria trasmette la richiesta, entro al massimo tre giorni dal suo ricevimento alla Commissione di valutazione di Area Vasta.
La Commissione deve effettuare, di norma, una prima visita al paziente e valutare la legittimità della richiesta alla luce dei requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale.
La Commissione, a conclusione dell’istruttoria (20 giorni) produce una relazione che invia al COREC affinché esprima il parere di competenza entro sette giorni. Il parere formulato dal COREC, obbligatorio ma non vincolante, deve essere inviato alla Commissione di valutazione, la quale predispone una dettagliata relazione conclusiva.
La relazione conclusiva deve essere trasmessa entro cinque giorni, corredata dal parere del COREC, al paziente o suo delegato e al Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di competenza e al Direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera nel caso di paziente ricoverato.
In caso di parere favorevole della Commissione, la Direzione sanitaria dell’Azienda dove deve essere svolta la procedura assicura l’attuazione della stessa attraverso l’individuazione di personale adeguato, individuato su base volontaria, il rispetto dei tempi e delle modalità previste, fornendo quanto indicato nella relazione conclusiva ed assicurandone la gratuità. La procedura deve avvenire non oltre sette giorni dal ricevimento della relazione conclusiva della Commissione.