Corretta e rigorosa la gestione delle risorse umane e del Pnrr da parte della Regione Emilia-Romagna. E’ quanto si ricava dal pronunciamento della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, con le prime quattro sentenze su sette ricorsi di ex collaboratori della Regione stessa, presentati contro il mancato rinnovo di contratti di lavoro autonomo al termine del primo anno di incarico nell’ambito del progetto ‘1000 esperti’ Pnrr.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna ha respinto tutte le richieste dei ricorrenti, dal reintegro al risarcimento del danno, che sostenevano la presunta illegittimità della decisione della Regione di non procedere al rinnovo sulla base di un “non positivo contributo al progetto”.

In particolare, è stata riconosciuta la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, dotata di una discrezionalità nella scelta dei collaboratori da rinnovare al termine dell’anno di vigenza del contratto, “sempre che i risultati siano stati raggiunti (requisito oggettivo) e il collaboratore abbia ricevuto una valutazione positiva (requisito soggettivo)”, si legge nella sentenza. Scelta operata in termini di facoltà, collegata all’interesse pubblico finalizzato al raggiungimento dei risultati del progetto, ma non di obbligo, come sostenuto anche dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Respinta, quindi, la censura dei ricorrenti laddove collegavano in maniera automatica il rinnovo al raggiungimento di risultati previsti a livello nazionale e alla valutazione positiva delle attività svolte.

Le sentenze riconoscono che non si configura alcun diritto soggettivo al rinnovo per il ricorrente “anche nel caso in cui i risultati siano stati raggiunti e pure laddove la Regione abbia valutato positivamente la sua performance”.

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